Fallimento dell’appaltatore di opera pubblica: la stazione appaltante non può sospendere il pagamento e deve eseguirlo in favore del Curatore

La Cassazione, ribaltando gli esiti dei due precedenti gradi di giudizio, accoglie la tesi del Curatore, assistito dallo Studio B&C, secondo cui la normativa speciale che consente alla stazione appaltante di sospendere il pagamento non si applica in caso di fallimento dell’impresa appaltatrice. Pertanto il credito deve essere versato al Curatore, che lo ripartirà nel rispetto della regola della par condicio creditorum.

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